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Innovazione per l'abilitazione alla professione

Per una più fondata valutazione dei percorsi di studio e di preparazione professionale, aperti dalla Classe 34, della Classe 58/S e quelli già determinati dal previgente ordinamento quinquennale degli studi [attuale Corso di Laurea in Psicologia], occorre pure tenere conto delle modifiche introdotte dal DPR 328 del 5 giugno 2001 e dalla L 107/03 per quanto attiene alla abilitazione alla professione di Psicologo.

Il Capo X del DPR 328/01, che si riferisce specificamente alla professione di psicologo, in base alle modifiche apportate dalla L 107/03, tra l'altro prevede che:

 

- nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi siano istituite due sezioni, la sezione A e la sezione B;

 

  • nella sezione B sono individuati i seguenti settori: - settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; - settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.


  • agli iscritti nella sezione A spetti il titolo professionale di psicologo,
  • agli iscritti nella sezione B, in riferimento al settore di abilitazione, spetti il titolo professionale di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro oppure di dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

 

In relazione al diverso grado di capacità e di competenza acquisite attraverso il percorso formativo universitario, vengono quindi differenziate le attività riservate al professionista iscritto all'albo. Vediamo tali differenze più in dettaglio.

Ultimo aggiornamento

16.02.2023

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