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Sez. B - Caratteristiche e funzioni del supervisore

La supervisione del tirocinio dovrà essere effettuata da uno psicologo iscritto da almeno cinque anni alla sezione A dell'Albo, che intrattenga con la sede un rapporto professionale sistematico con la qualifica di psicologo e con un impegno orario di almeno 20 ore settimanali ed una durata pari almeno a quella del tirocinio.

Durante il tirocinio la frequenza giornaliera e le attività svolte devono essere oggettivamente documentate dal supervisore.

Per un proficuo svolgimento dell'esperienza, il supervisore non dovrà assumere la responsabilità di più di due tirocinanti per semestre, indipendentemente dalla natura del tirocinio (sezione A e B) e dalla sede universitaria di provenienza del tirocinante.

Nel caso in cui il supervisore abbia gravi impedimenti allo svolgimento della sua funzione, la struttura dovrà provvedere alla sostituzione. Tale modifica dovrà essere comunicata alla Segreteria Studenti con l’indicazione del proseguimento del progetto di tirocinio già approvato dalla Commissione.

Il supervisore svolge una funzione determinante nel processo di maturazione professionale del tirocinante, mediante la definizione del processo formativo, la facilitazione del progressivo inserimento in attività professionali, il sostegno nella rielaborazione dell'esperienza e la verifica delle attività svolte.

 

In particolare, al supervisore spettano, per l'intera durata del tirocinio, funzioni quali le seguenti:

 

  • introdurre il tirocinante nel contesto entro il quale si svolge il tirocinio;
  • effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendone operativamente obiettivi, metodi e fasi e armonizzando tale programma con le caratteristiche del contesto;
  • verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e fornendo suggerimenti per integrare o correggere;
  • stimolare nei tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale (art. 20 Codice Deontologico degli Psicologi);
  • procedere, assieme al tirocinante, alla valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo tirocinante quanto alle loro articolazioni con il contesto organizzativo in cui l'esperienza si è svolta.

Ultimo aggiornamento

16.02.2023

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