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La sezione A dell'albo professionale

La legge sull'ordinamento della professione di Psicologo (Legge n. 56 del 18/2/1989 e successive modifiche) prescrive che, per esercitare la professione, il laureato in Psicologia abbia conseguito l'abilitazione e sia iscritto all'Albo professionale degli Psicologi.

 

Chi possiede laurea specialistica nella classe 58/S Psicologia, Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 (5 anni) equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni, ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato, è necessario effettuare un anno di tirocinio pratico, suddiviso in due semestri, finalizzato all'acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di psicologo.

Per i laureati LM-51 non abilitante, con l'attuale normativa, è previsto lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) pari a 750 ore al fine dell'ammissione alla Prova Pratica Valutativa (PPV) per l'abilitazione.

NB: Chi ha iniziato il tirocinio il 15/09/2022 (primo periodo di 500 ore) e dal 15/03/2023 (secondo periodo) ha svolto 250 ore oppure 500 ore (facoltative), trattandosi di un periodo di passaggio dalla previgente normativa del post-laurea alla nuova normativa del TPV, ha comunque svolto un TPV a tutti gli effetti, pertanto ai fini dell'abilitazione alla professione di Psicologo, dovrà iscriversi e sostenere la PPV (Prova pratico valutativa), come da D. Interm. 567 del 20.06.2022.

 

"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".

In accordo con la regolamentazione attinente all'attività professionale, anche la pratica professionale oggetto del tirocinio dello psicologo deve essere concepita in modo distinto da quella dello psicoterapeuta, ruolo per il quale è previsto un diverso e successivo iter formativo.

Agli iscritti alla sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo.

Ultimo aggiornamento

27.03.2024

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